Diritti di cittadinanza digitali
Introduzione
In Italia, nel contesto del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), è definita la cittadinanza digitale e quali sono i diritti digitali di cittadini e imprese.
Il 15 marzo 2022 è stata pubblicata dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) la Guida dei diritti di cittadinanza digitali, che è un documento a cui fare riferimento per capire come richiedere che siano rispettati.
Come è riportato sul sito di AgID, i diritti di cittadinanza digitali risultano concreti quando chiunque può:
- accedere ai servizi online in maniera semplice, sicura e veloce (diritto all’uso delle tecnologie, identità digitale, accessibilità di siti web e applicazioni mobili);
- acquisire rapidamente informazioni affidabili e/o esprimere chiaramente la propria esigenza, instaurando una comunicazione rapida e con pieno valore giuridico con la pubblica amministrazione alla quale ci si rivolge per un procedimento o un servizio (istanze telematiche, comunicazioni elettroniche, domicilio digitale);
- beneficiare di modalità di pagamento digitali che assicurino maggiore trasparenza e sicurezza (pagamenti con modalità informatiche).
I diritti digitali nel contesto dei dati ambientali
Nella sezione sull’accesso alle informazioni si fa riferimento a uno dei diritti di cittadinanza digitale più strettamente correlato ai dati ambientali: quello al diritto all’accesso alle informazioni. In quella sezione è indicato come esercitarlo.
Oltre all’opportunità di chiedere alla Pubblica Amministrazione accesso a dati e informazioni, ci sono dei diritti correlati a come dovrebbero essere pubblicati i dati (non solo ambientali).
Tra i documenti di riferimento più importanti:
- il più volte citato “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD);
- il Decreto Legislativo 24 gennaio 2006, n. 36, sull’attuazione della direttiva europea relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico;
- le Linee Guida Open Data.
Alcuni dei diritti legati ai dati:
- L’art. 6 del Decreto 36 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche pubbliche amministrazioni mettono a disposizione i propri documenti, ove possibile insieme ai rispettivi metadati:
- in “formato aperto”, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
- in “formato leggibile meccanicamente”, un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna
- come “dati di tipo aperto”, ovvero che 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 3) sono resi disponibili gratuitamente (o con i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l’anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato)
- i dati “dinamici” (ovvero che variano frequentemente, come la gran parte di quelli ambientali) devono essere resi disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta. Se, per motivi di capacità finanziarie o tecniche, ciò non sia possibile, allora i dati dinamici possono essere resi disponibili per il riutilizzo entro un termine e/o con temporanee restrizioni tecniche, tali, però, da non pregiudicare indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico e sociale. Il termine e le restrizioni tecniche di cui sopra devono essere definiti e motivati con apposito provvedimento del titolare dei dati.
Documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico.
Sono diritti che si applicano a tutti i documenti contenenti dati pubblici detenuti da pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche, ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo “Documenti esclusi dall’applicazione” delle “Linee Guida Open Data”.
A chi rivolgersi per la tutela dei diritti di cittadinanza digitali
Per tutelare tali diritti è possibile rivolgersi al Difensore civico per il digitale (DCD). Questa figura svolge la funzione di valutare le segnalazioni relative a presunte violazioni dei diritti di cittadinanza digitale e, qualora le ritenga non manifestamente infondate le trasmette al Direttore Generale per l’attività di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), che potrà applicare sanzioni pecuniarie alle amministrazioni che violino le regole previste dalla normativa in materia ICT (information and communication technology) (art. 17 comma 1 quater e art. 18 bis CAD, così come modificato dall’art. 41 del D.L. 77/2021, vedi paragrafo attori della governance del digitale).
È possibile inviare una segnalazione al DCD compilando l’apposito form presente sul sito istituzionale di AgID, circostanziando e dettagliando l’evento, indicando tutti gli elementi informativi necessari all’esame da parte del difensore e la Pubblica Amministrazione che si sta segnalando.