Diritti di cittadinanza digitali

Introduzione

In Italia, nel contesto del “Codice dell’Amministrazione Digitale” (CAD), è definita la cittadinanza digitale e quali sono i diritti digitali di cittadini e imprese.

Il 15 marzo 2022 è stata pubblicata dall’Agenzia per l’Italia digitale (AgID) la Guida dei diritti di cittadinanza digitali, che è un documento a cui fare riferimento per capire come richiedere che siano rispettati.

La “Guida dei diritti di cittadinanza digitali” consultabile online

Il documento è pubblicato soltanto come PDF. L’associazione onData per diffonderlo e condividerlo in modo più ampio ed efficace, ne ha creato una versione HTML, consultabile e condivisibile da qualsiasi terminale.

Come è riportato sul sito di AgID, i diritti di cittadinanza digitali risultano concreti quando chiunque può:

  • accedere ai servizi online in maniera semplice, sicura e veloce (diritto all’uso delle tecnologie, identità digitale, accessibilità di siti web e applicazioni mobili);
  • acquisire rapidamente informazioni affidabili e/o esprimere chiaramente la propria esigenza, instaurando una comunicazione rapida e con pieno valore giuridico con la pubblica amministrazione alla quale ci si rivolge per un procedimento o un servizio (istanze telematiche, comunicazioni elettroniche, domicilio digitale);
  • beneficiare di modalità di pagamento digitali che assicurino maggiore trasparenza e sicurezza (pagamenti con modalità informatiche).

I diritti digitali nel contesto dei dati ambientali

Nella sezione sull’accesso alle informazioni si fa riferimento a uno dei diritti di cittadinanza digitale più strettamente correlato ai dati ambientali: quello al diritto all’accesso alle informazioni. In quella sezione è indicato come esercitarlo.

Oltre all’opportunità di chiedere alla Pubblica Amministrazione accesso a dati e informazioni, ci sono dei diritti correlati a come dovrebbero essere pubblicati i dati (non solo ambientali).

Tra i documenti di riferimento più importanti:

Alcuni dei diritti legati ai dati:

  • L’art. 6 del Decreto 36 stabilisce che le pubbliche amministrazioni, gli organismi di diritto pubblico e le imprese pubbliche pubbliche amministrazioni mettono a disposizione i propri documenti, ove possibile insieme ai rispettivi metadati:
    • in “formato aperto”, un formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi;
    • in “formato leggibile meccanicamente”, un formato di file strutturato in modo tale da consentire alle applicazioni software di individuare, riconoscere ed estrarre facilmente dati specifici, comprese dichiarazioni individuali di fatto e la loro struttura interna
    • come “dati di tipo aperto”, ovvero che 1) sono disponibili secondo i termini di una licenza o di una previsione normativa che ne permetta l’utilizzo da parte di chiunque, anche per finalità commerciali, in formato disaggregato; 2) sono accessibili attraverso le tecnologie dell’informazione e della comunicazione; 3) sono resi disponibili gratuitamente (o con i costi marginali sostenuti per la riproduzione, messa a disposizione e divulgazione dei documenti, nonché per l’anonimizzazione di dati personali o per le misure adottate per proteggere le informazioni commerciali a carattere riservato)
  • i dati “dinamici” (ovvero che variano frequentemente, come la gran parte di quelli ambientali) devono essere resi disponibili per il riutilizzo immediatamente dopo la raccolta. Se, per motivi di capacità finanziarie o tecniche, ciò non sia possibile, allora i dati dinamici possono essere resi disponibili per il riutilizzo entro un termine e/o con temporanee restrizioni tecniche, tali, però, da non pregiudicare indebitamente lo sfruttamento del loro potenziale economico e sociale. Il termine e le restrizioni tecniche di cui sopra devono essere definiti e motivati con apposito provvedimento del titolare dei dati.

Documento: la rappresentazione di atti, fatti e dati a prescindere dal supporto nella disponibilità della pubblica amministrazione o dell’organismo di diritto pubblico.

Sono diritti che si applicano a tutti i documenti contenenti dati pubblici detenuti da pubbliche amministrazioni, organismi di diritto pubblico, imprese pubbliche, ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo “Documenti esclusi dall’applicazione” delle “Linee Guida Open Data”.

La guida “I dati che Vorrei”

La campagna #DatiBeneComune ha realizzato il vademecumI dati che Vorrei”, con diverse sezioni utili a delineare le caratteristiche e le modalità di pubblicazione con cui si dovrebbero rendere disponibili i dati pubblici (si suggerisce “Dati: come li vorrei”).

A chi rivolgersi per la tutela dei diritti di cittadinanza digitali

Per tutelare tali diritti è possibile rivolgersi al Difensore civico per il digitale (DCD). Questa figura svolge la funzione di valutare le segnalazioni relative a presunte violazioni dei diritti di cittadinanza digitale e, qualora le ritenga non manifestamente infondate le trasmette al Direttore Generale per l’attività di vigilanza, verifica, controllo e monitoraggio dell’Agenzia per l’Italia digitale (AgID), che potrà applicare sanzioni pecuniarie alle amministrazioni che violino le regole previste dalla normativa in materia ICT (information and communication technology) (art. 17 comma 1 quater e art. 18 bis CAD, così come modificato dall’art. 41 del D.L. 77/2021, vedi paragrafo attori della governance del digitale).

È possibile inviare una segnalazione al DCD compilando l’apposito form presente sul sito istituzionale di AgID, circostanziando e dettagliando l’evento, indicando tutti gli elementi informativi necessari all’esame da parte del difensore e la Pubblica Amministrazione che si sta segnalando.